Art. 2.
(Impiego dei portieri e dei custodi abilitati).

      1. I portieri e i custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 operano sotto la diretta responsabilità del proprietario dell'immobile o del soggetto responsabile della gestione dell'immobile, nel rispetto delle direttive impartite dalla commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 possono svolgere attività di sicurezza e interventi per i quali è prevista la presenza

 

Pag. 3

di organi di polizia giudiziaria o di guardie giurate solo ed esclusivamente nelle condizioni eccezionali previste dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1. Essi sono in ogni caso tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire alla medesima autorità ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
      3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a indossare una specifica uniforme, le cui caratteristiche sono individuate dalla commissione di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      4. Gli operatori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a garantire la piena attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto concerne la produzione dei rifiuti connessa all'immobile di propria competenza.